
Nell’ambito dell’attuazione delle precedenti direttive per l’avvio di un pacchetto di nuove procedure normative per il mercato degli affitti nella città di Riyad, in risposta alle sfide affrontate dalla capitale negli ultimi anni a causa dell’aumento dei prezzi degli immobili residenziali e commerciali; la Direzione Generale per gli Immobili ha esaminato le misure in linea con le migliori pratiche ed esperienze internazionali per regolare i rapporti tra locatore e inquilino. Con una decisione del Consiglio dei Ministri e un Decreto Reale sono state approvate disposizioni normative per regolare i rapporti tra locatore e inquilino, che includono quanto segue:
Importo totale del canone di locazione
Primo: Sospensione dell’aumento annuale dell’importo totale del canone di locazione per i contratti di affitto di immobili residenziali e commerciali (esistenti o nuovi) relativi a unità situate entro i confini urbani della città di Riyad, per un periodo di (5) anni a partire da oggi. Di conseguenza, il locatore non può aumentare l’importo totale del canone concordato per l’unità nei contratti esistenti o nuovi a partire da questa data. Le disposizioni che regolano l’aumento annuale del canone potranno essere applicate anche a intere città, province e centri, o a loro parti (se necessario) su decisione del Consiglio di Amministrazione della Direzione Generale per gli Immobili previa approvazione del Consiglio per le Questioni Economiche e di Sviluppo.
Secondo: A partire da oggi, l’importo totale del canone di locazione per i contratti di affitto di immobili residenziali e commerciali sfitti entro i confini urbani di Riyad (che sono stati affittati in precedenza), viene fissato in base all’importo totale del canone dell’ultimo contratto di locazione. L’importo totale del canone per gli immobili residenziali e commerciali (che non sono mai stati affittati in precedenza) viene determinato in base agli accordi tra locatore e inquilino.
Registrazione del contratto e rinnovo automatico
Terzo: Registrazione dei contratti di locazione nella rete “Ejar”: Il locatore di un contratto non registrato nella rete elettronica “Ejar” per i servizi di locazione deve presentare domanda per la registrazione del contratto in “Ejar”. L’inquilino ha il diritto di presentare domanda per la registrazione del contratto in “Ejar”, e l’altra parte ha il diritto di contestare i dati del contratto presso la Direzione Generale per gli Immobili entro (60) giorni dalla data di notifica della registrazione; se questo termine scade senza obiezioni, i dati del contratto si considerano corretti.
Quarto: Regolamentazione delle norme sul rinnovo automatico nei contratti di locazione: Il contratto di locazione (in tutte le città del Regno) si considera automaticamente rinnovato, a meno che una delle parti non comunichi all’altra la volontà di non rinnovare con un preavviso di almeno (60) giorni prima della data di scadenza del contratto, fatta eccezione per i seguenti casi: Contratti a termine fisso, ai quali alla data di entrata in vigore di queste disposizioni rimangono (90) giorni o meno, o nel caso di contratti in cui entrambe le parti concordino la risoluzione consensuale dopo la scadenza del termine stabilito per la comunicazione di non rinnovo. La Direzione Generale per gli Immobili può aumentare il termine di preavviso previsto.