Comunicazione sull’emissione delle “Disposizioni temporanee per la gestione dei fondi di private equity della città di Shanghai” da parte dell’Ufficio generale del Governo popolare municipale di Shanghai

A tutti i governi popolari distrettuali, comitati, uffici, bureau e istituzioni pertinenti del governo municipale:

Le “Disposizioni temporanee per la gestione dei fondi di private equity della città di Shanghai” sono state approvate dal governo municipale e vengono qui trasmesse. Si prega di garantirne la rigorosa implementazione.

Disposizioni temporanee per la gestione dei fondi di private equity della città di Shanghai

Capitolo 1. Disposizioni generali

Articolo 1 Le presenti Disposizioni sono formulate al fine di istituire un sistema di gestione dei fondi di private equity più scientifico ed efficiente, promuoverne lo sviluppo di qualità e utilizzare al meglio il loro ruolo nel servire lo sviluppo economico di Shanghai. Esse si basano su atti legislativi, inclusi la “Legge di bilancio della Repubblica Popolare Cinese” e le relative disposizioni di attuazione, nonché su documenti quali le “Opinioni guida dell’Ufficio generale del Consiglio di Stato sulla promozione dello sviluppo di qualità dei fondi di private equity”, e tengono conto delle circostanze reali di questo municipio.

Articolo 2 I fondi di private equity menzionati nelle presenti Disposizioni sono fondi istituiti dai governi a tutti i livelli di questo municipio tramite stanziamenti di bilancio, autonomamente o congiuntamente con capitale privato. Essi utilizzano metodi di mercato, come l’investimento azionario, per indirizzare varie forme di capitale privato a sostegno dello sviluppo dei settori e delle aree pertinenti, nonché dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Articolo 3 Il capitale statale si riferisce ai fondi stanziati dal dipartimento finanziario attraverso il bilancio generale, il bilancio dei fondi statali e il bilancio delle operazioni di capitale statale. Le regioni che non hanno pienamente garantito le spese fondamentali, come “la garanzia dei bisogni di base, gli stipendi e le spese operative”, il pagamento degli interessi sul debito pubblico, o quelle con elevati rischi di indebitamento, non devono stanziare capitale statale per istituire nuovi fondi.

Articolo 4 I contributi di capitale statale includono principalmente contributi diretti di bilancio e casi in cui i fondi sono trasferiti a imprese statali per il versamento. I fondi istituiti tramite la capitalizzazione di imprese statali, quando i relativi fondi sono esplicitamente destinati a contributi ai fondi, devono essere gestiti come fondi di private equity.

Articolo 5 I fondi di private equity devono aderire alla combinazione di un mercato efficiente e di un governo attivo, porre l’accento sulla guida statale e sull’orientamento politico, concentrarsi sulle principali strategie nazionali e municipali, sui settori chiave e sulle aree in cui il mercato non può funzionare pienamente. Essi devono attrarre e utilizzare più capitale privato, accelerare lo sviluppo di nuove forze produttive, migliorare il potenziale di innovazione scientifica e tecnologica e la leadership nei settori high-tech, nonché fornire un potente sostegno per accelerare la creazione di un centro di innovazione scientifica e tecnologica con influenza globale.

Articolo 6 I fondi di private equity sono principalmente classificati come fondi di investimento industriale e fondi di venture capital. I fondi di investimento industriale devono svolgere un ruolo guida e propulsivo nello sviluppo industriale, concentrandosi sul perfezionamento del moderno sistema industriale, investendo negli anelli chiave della catena industriale e in progetti che la espandono, integrano e rafforzano. Essi devono promuovere la resilienza e la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento e creare cluster industriali competitivi a livello internazionale. I fondi di venture capital devono focalizzarsi sullo sviluppo di nuove forze produttive, sostenere l’innovazione scientifica e tecnologica, dare priorità agli investimenti nelle fasi iniziali, nelle piccole imprese e nelle tecnologie complesse, nonché migliorare le capacità di innovazione indipendente e di risoluzione dei problemi tecnologici fondamentali chiave.

Capitolo 2. Istituzione del fondo

Articolo 7 I governi a tutti i livelli devono rafforzare la pianificazione generale e il coordinamento delle risorse dei fondi di private equity. La collocazione dei fondi deve essere opportunamente concentrata; in linea di principio, lo stesso governo non deve istituire ripetutamente fondi nello stesso settore o area, per evitare una concorrenza omogenea e una frammentazione.

Articolo 8 Il dipartimento municipale per lo sviluppo e la riforma, insieme al dipartimento finanziario municipale e ad altri dipartimenti settoriali competenti, deve studiare e formulare un elenco delle aree chiave di investimento per i fondi di private equity sulla base dei piani di sviluppo nazionali e cittadini, dei piani speciali e dei piani regionali. Tale elenco deve essere presentato al governo municipale per l’approvazione prima dell’emissione e dell’implementazione e deve essere tempestivamente adeguato in base ai cambiamenti nella struttura industriale, per rafforzare la guida e la valutazione della direzione degli investimenti dei fondi di private equity.

Articolo 9 Il dipartimento finanziario municipale, insieme ai dipartimenti settoriali competenti, deve rafforzare la gestione complessiva della collocazione dei fondi di private equity in questo municipio sulla base delle esigenze di costruzione del moderno sistema industriale e dell’elenco delle aree chiave di investimento. Essi devono fornire orientamenti ai distretti per l’istituzione di fondi. I distretti sono incoraggiati a partecipare all’istituzione di fondi a livello cittadino e ad attrarre attivamente contributi di capitale da fondi di livello nazionale per creare sinergie nei contributi di capitale.

Articolo 10 L’istituzione di fondi con contributi di capitale statale deve essere sottoposta a una rigorosa valutazione e giustificazione. Sulla base