Il Governo emana il Decreto n. 296 che regola l’esecuzione delle decisioni sanzionatorie per violazioni amministrative.

Questo Decreto stabilisce i principi, l’ordine e le procedure per applicare le misure esecutive per dare attuazione alle decisioni sanzionatorie per violazioni amministrative, alle decisioni di confisca dei reperti e dei mezzi utilizzati per la violazione.
L’esecuzione forzata avviene solo con decisione scritta
Regolamenta inoltre le decisioni per l’applicazione di misure riparatorie delle conseguenze causate da violazioni amministrative nei casi in cui non venga emessa una decisione sanzionatoria, il rimborso delle spese agli enti che hanno attuato misure riparatorie in casi urgenti che richiedono l’immediata correzione delle conseguenze della violazione (esecuzione forzata), i costi dell’esecuzione forzata e le responsabilità per l’esecuzione e la garanzia dell’attuazione delle decisioni esecutive.
Il Decreto specifica espressamente i principi per l’applicazione delle misure esecutive. Di conseguenza, l’esecuzione forzata può essere effettuata solo in presenza di una decisione scritta di esecuzione emessa da una persona competente. La persona competente che emana la decisione di esecuzione è responsabile della sua emissione sulla base del monitoraggio, dell’incoraggiamento o della proposta della persona con autorità sanzionatoria.
Il Decreto stabilisce che entro 2 giorni lavorativi dalla data di emissione della decisione di esecuzione, l’emittente deve inviare la decisione all’individuo o all’organizzazione soggetti alla misura esecutiva, all’agenzia o all’organizzazione che attua l’esecuzione e agli individui o organizzazioni pertinenti.
Da notare che il Decreto specifica espressamente le fonti di denaro da detrarre e i beni da inventariare per le organizzazioni, i nuclei familiari imprenditoriali, le famiglie, i gruppi cooperativi e le comunità residenziali soggetti a misure esecutive.
Per i nuclei familiari imprenditoriali, le famiglie e i gruppi cooperativi, il denaro viene detratto, i beni vengono inventariati e i costi dell’attività esecutiva sono pagati dal denaro e dai beni comuni del nucleo familiare imprenditoriale, della famiglia o del gruppo cooperativo.
Se i beni comuni sono insufficienti per eseguire la decisione di esecuzione, viene detratto il denaro e vengono inventariati i beni dei membri all’interno del nucleo familiare imprenditoriale, della famiglia o del gruppo cooperativo, salvo quanto diversamente stabilito dal contratto di cooperazione o dalle leggi pertinenti.
Per le comunità residenziali, il denaro viene detratto, i beni vengono inventariati e i costi dell’attività esecutiva sono pagati dal denaro e dai beni comuni della comunità residenziale.
Misure Esecutive
Il Decreto stabilisce che per le organizzazioni che sono enti statali, unità delle forze armate, organizzazioni politiche, organizzazioni socio-politiche, unità pubbliche senza scopo di lucro senza entrate il cui finanziamento operativo è garantito dal bilancio statale e che sono soggette a misure esecutive che comportano la detrazione di denaro e il pagamento dei costi di esecuzione, esse devono autogarantirsi la fonte di denaro per eseguire la decisione di esecuzione e non è consentito utilizzare denaro del bilancio statale o denaro originato dal bilancio statale.
Per le suddette organizzazioni che hanno entrate o sono autorizzate a svolgere attività generatrici di entrate secondo la legge, quando soggette a detrazione di denaro, inventario di beni e pagamento dei costi di esecuzione, ciò sarà prelevato dalle entrate e dai beni generati da tali attività.
Per le organizzazioni sociali, le organizzazioni sociali professionali, le organizzazioni non governative, i fondi sociali e i fondi di beneficenza, il denaro viene detratto, i beni vengono inventariati e i costi dell’attività esecutiva sono pagati dal denaro e dai beni di tale organizzazione o fondo.
Per le imprese, le unità dipendenti di imprese, le alleanze cooperative e le cooperative, il denaro viene detratto, i beni vengono inventariati e i costi dell’attività esecutiva sono pagati dal denaro, dai beni o dal reddito in denaro o beni di tale impresa, della sua unità dipendente, alleanza cooperativa o cooperativa.
Il Decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2026. Per le decisioni esecutive già emesse o completamente eseguite prima del 1° gennaio 2026, qualora l’individuo o l’organizzazione sottoposti a esecuzione presentino ancora un reclamo, si applicheranno le disposizioni della Legge sulla Gestione delle Violazioni Amministrative.
L’Assemblea Nazionale ha ufficialmente approvato la soglia di reddito per il calcolo delle tasse per i nuclei familiari imprenditoriali a 500 milioni di VND all’anno, applicabile dal 2026, abolendo completamente la tassa forfettaria. Questo è un punto di svolta importante, che promuove milioni di nuclei familiari imprenditoriali in tutto il paese.